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 15-set-23

Tributi. Entro il 30 settembre si può aderire alla definizione agevolata delle controversie

Tributi. Entro il 30 settembre si può aderire alla definizione agevolata delle controversie

AVVISO

NUOVI TERMINI IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Alla luce delle modifiche apportate dall’art. 20 del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34  (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali- GU Serie Generale n. 76 del 30-03-2023 ) all’art. 1 della Legge 29/12/2022 n. 197

SI AVVISA CHE IL TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA SI INTENDE PROROGATO EX LEGE AL 30/09/2023

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento entro il 30 SETTEMBRE 2023 degli importi dovuti

Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si rammenta che il contribuente deve effettuare il versamento degli importi con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023

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