AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO EQUIVALENTI ALLE DETRAZIONI ALL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA (ART. 3 LEGGE REGIONALE 40/2015). PERIODO D’IMPOSTA 2023.
Si rende noto che l’art. 3 della Legge Regionale n. 40 del 29.12.2015, riguardante la detrazione all’addizionale regionale all’IRPEF per carichi di famiglia, così come confermato con nota Regione Puglia prot. n. 0497454/2024 del 11/10/2024, stabilisce, anche per l’anno 2023, quanto segue:
- A decorrere dal periodo d’imposta 2016, le detrazioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/1986 sono maggiorate, nell’ambito dell’addizionale regionale all’IRPEF e secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D.lgs. n. 68/2011, dei seguenti importi:
a. 20 euro per i contribuenti con più di tre figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
b. la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a 375 euro per ogni figlio con diversa abilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). - Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2, del DPR n. 917/1986.
- Qualora il livello di reddito e la relativa imposta, calcolata su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al comma 1, il soggetto IRPEF usufruisce di misure di sostegno economico diretto equivalenti alle detrazioni spettanti. A tal fine, per l’esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi, è stanziato l’importo, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni e 300 mila a valere sul capitolo di spesa n. 783034 – Missione 12, Programma 5, piano dei conti 1.04.01.02.
- La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità meramente applicative per l’accesso alle misure di cui al comma 3».
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), si considerano a carico i figli che, nell’anno fiscale di riferimento, possiedono «un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000,00 euro».
Per accedere a tali misure di sostegno, il soggetto IRPEF con più di tre figli a carico deve presentare apposita istanza all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il modello allegato.
Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche successivamente all’erogazione delle suddette misure di sostegno economico, secondo quanto previsto dall’art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.
Files allegati |
---|
Altre notizie correlate
09/09/2024
Elenco beneficiari Carta "Dedicata a te"
Elenco beneficiari Carta "Dedicata a te" La social card “Dedicata a te”, è una carta elettronica...
04/04/2024
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE “FAMIGLIE NUMEROSE- ANNO 2023”
Con Delibera di Giunta Regionale n. 220 del 25/02/2020 la regione Puglia ha approvato il Piano delle Politiche Familiari...