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Imposta di soggiorno

Il servizio permette ai gestori di strutture ricettive e di locazioni brevi di registrarsi al Portale dell'imposta di soggiorno del Comune di Ostuni e di presentare le dichiarazione trimestrali previste dal regolamento.

In base ai dati inseriti, il Portale proporrà un calcolo d'imposta da versare al Comune.

Il versamento andrà effettuato tramite il circuito del PagoPA, che consente di pagare l'imposta direttamente in via telematica oppure di stampare l'avviso ed effettuare successivamente il pagamento presso uno degli esercenti autorizzati o istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA.

A decorrere dall'1 luglio 2022 è obbligatorio l'uso del Portale per l'invio delle dichiarazioni trimestrali e per i pagamenti trimestrali dell'imposta di soggiorno. A partire da tale data non saranno più accettate dichiarazioni o denunce cartacee né pagamenti con metodi diversi dal PagoPA.

I gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi sono tenuti, altresì, alla presentazione di una dichiarazione cumulativa annuale all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel documento Informazioni generali imposta di soggiorno sono reperibili tutte le indicazioni utili per l’applicazione dell’imposta.

I GESTORI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO AL COMUNE IL "MODULO A - DENUNCIA INIZIALE IMPOSTA DI SOGGIORNO" NON DEVONO REGISTRARSI SUL PORTALE. In tal caso sarà il Comune a trasmettere via mail ai gestori le credenziali per l'accesso al Portale. Solo nel caso in cui non si dovessero ricevere via mail dal Comune le credenziali di accesso entro il mese di giugno 2022, occorrerà scrivere una mail a tributi@comune.ostuni.br.it, con oggetto "IDS - mancata ricezione credenziali", specificando obbligatoriamente il numero di protocollo relativo al modulo A già presentato e chiedendo il rilascio delle credenziali. I GESTORI CHE NON HANNO ANCORA PRESENTATO IL "MODULO A" SONO TENUTI A REGISTRARSI (SIN DA SUBITO) SUL PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO, cliccando sul link "REGISTRAZIONE STRUTTURE RICETTIVE"

Informazioni generali imposta di soggiorno

Portale imposta di soggiorno

Regolamento in vigore dal 1° luglio 2022

Regolamento in vigore fino al 30 giugno 2022

Modulistica

 

Il gestore della struttura ricettiva o il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone o corrispettivo nella locazione breve, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione cumulativa annuale utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.


La dichiarazione dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.


La dichiarazione annuale relativa al 2020 deve essere presentata unitamente a quella relativa al 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.

Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione e l’invio all’Agenzia delle Entrate sono stati approvati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022.

https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it

 

Si ritiene opportuno ricordare gli obblighi imposti in materia di ricettività turistica dalla normativa regionale e nazionale.

Obblighi regionali

Tutte le strutture ricettive che operano in Puglia devono obbligatoriamente registrarsi al DMS, unico punto di accesso ai servizi digitali per gli operatori della filiera turistico-culturale della regione Puglia, e trasmettere i flussi turistici (arrivi e partenze) utilizzando il sistema SPOT.

La trasmissione dei flussi relativi ai clienti degli esercizi ricettivi è un'indagine obbligatoria coordinata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Per ottemperare a tale obbligo, la Regione Puglia mette a disposizione di tutti gli operatori della ricettività, alberghiera e non alberghiera, il Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico (SPOT). La trasmissione della movimentazione turistica può avvenire solo dopo la regolare registrazione al DMS ed esclusivamente mediante l'utilizzo di SPOT.

Tutte le informazioni e le modalità operative sono consultabili sul sito dedicato della Regione Puglia

https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/spot

Dall'1 luglio 2020, inoltre, vige l'obbligo di indicare e di pubblicare il Codice Identificativo Struttura (CIS) per le strutture ricettive non alberghiere, per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata.

Per le modalità operative di rilascio del CIS, la normativa applicabile e le relative sanzioni, occorre consultare il sito della Regione Puglia

https://www.regione.puglia.it/web/turismo-e-cultura/-/cis-codice-identificativo-di-struttura-obbligatorio-dall-1-luglio-2020

Comunicazioni alla Questura

I gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive,entro le 24 ore successive all'arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, esclusivamente per il tramite del Servizio Alloggiati, le generalità delle persone alloggiate. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all'arrivo stesso (Rif. c.1, 2 art. 109 T.U.L.P.S. - artt. 1, 2 D.M. 07/01/2013)

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/

I suddetti adempimenti imposti dalla normativa regionale e dal T.U.L.P.S. non incidono sul pagamento dell'imposta di soggiorno, che resta disciplinata dal regolamento comunale.