(La CILA ordinaria non condizionata è efficace dall’avvenuta presentazione della documentazione completa e corretta. Nel caso in cui si rilevano violazioni della disciplina dell'attività edilizia, l’ente può vietare la prosecuzione dei lavori, ordinando il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso, ovvero ordinare agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, disponendo la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione del progetto.
Restano fermi i poteri di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia dello Sportello unico per assicurare la rispondenza delle opere realizzate alle norme di legge e regolamentari, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella CILA, anche attraverso la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi secondo la normativa vigente.)
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